Regolamento applicativo dell’articolo 13 dello Statuto
in materia di anticipazioni

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo nella seduta dell’8 settembre 2016

 

SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di liquidazione delle anticipazioni sulla posizione pensionistica individuale maturata presso il Fondo Pensione Medici (di seguito, “Fondo Medici” o “Fondo”), così come previsto dalle vigenti norme di legge e dalle previsioni statutarie del Fondo medesimo.

 

Articolo 2 – Condizioni per ottenere l’anticipazione

  1. L’Anticipazione può essere concessa all’iscritto nei seguenti casi:
  2. per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, fino al 75% dell’ammontare della posizione individuale maturata ed indipendentemente dall’anzianità di iscrizione alla previdenza complementare;
  3. per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, fino al 75% dell’ammontare della posizione individuale maturata, a condizione che il periodo di iscrizione alla previdenza complementare sia pari ad almeno otto anni;
  4. per spese sulla prima casa di abitazione di proprietà sua o dei figli per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, per i quali siano previste le detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni edilizie. L’anticipazione può essere richiesta fino al 75% dell’ammontare della posizione individuale maturata, a condizione che il periodo di iscrizione alla previdenza complementare sia pari ad almeno otto anni;
  5. per ulteriori esigenze, fino al 30% dell’ammontare della posizione individuale maturata, a condizione che il periodo di iscrizione alla previdenza complementare sia pari ad almeno otto anni.
  6. Ai fini del calcolo dell’anzianità di iscrizione alla previdenza complementare, sono considerati validi i periodi maturati nel Fondo e presso altre forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005 purché, presso di queste, il richiedente non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

 

Articolo 3 – Importo dell’anticipazione

  1. Fermo restando l’importo massimo erogabile per le fattispecie di anticipazione di cui alle lettere a., b. e c. del comma 1 dell’art. 2, la liquidazione non può superare l’ammontare delle spese da sostenere o sostenute debitamente documentate, sia in sede preventiva che a consuntivo.
  2. L’erogazione dell’anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali.

 

 

Articolo 4 – Reiterazione delle richieste di anticipazione

  1. La richiesta di anticipazione può essere reiterata nel tempo, anche per la medesima tipologia, nel rispetto dei limiti individuati dall’articolo 1 comma 2 e, comunque, per un ammontare complessivo non eccedente il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
  2. Fermo quanto previsto al primo comma, l’insieme delle anticipazioni richieste “per ulteriori esigenze” non può superare nel totale il 30% della posizione complessiva dell’iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate. L’importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà, quindi, risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell’iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

Articolo 5 – Modalità della richiesta ed erogazione dell’anticipazione

  1. L’anticipazione deve essere richiesta in forma scritta dall’aderente, compilando l’apposito modulo (Allegati C/A01 e C/A02 al presente Regolamento).
  2. La richiesta di anticipazione si considera presentata validamente qualora sia corredata di tutta la documentazione necessaria per procedere all’istruttoria della pratica. Da tale momento decorrerà il termine di 60 giorni lavorativi entro il quale il Fondo provvederà all’erogazione dell’anticipazione.
  3. L’accredito bancario verrà effettuato entro 60 giorni lavorativi dalla data di arrivo della richiesta, salvo che:
  1. il Fondo comunichi che la documentazione è inidonea o incompleta: in tal caso, il termine di 60 giorni ripartirà dalla data di completamento della documentazione;
  2. la richiesta sia pervenuta al Fondo nel periodo che va dal 10 dicembre fino al 10 marzo di ogni anno: in tale periodo il Gestore assicurativo sospende l’attività di liquidazione di qualsiasi polizza e la riprende dopo il 10 marzo di ogni anno.
  1. Qualora la documentazione prodotta risultasse irregolare o incompleta, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, il Fondo invierà all’aderente un avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di liquidazione di 60 giorni decorrerà nuovamente dalla data di ricezione della documentazione completa.
  2. La documentazione deve essere prodotta dall’aderente in copia, fatta salva la facoltà del Fondo di chiedere l’esibizione della documentazione originale. Ai fini del Regolamento, per dichiarazioni sostitutive di certificazioni (c.d. autocertificazioni) si intendono le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 6 – Procedura di sollecito

  1. Laddove l’aderente non produca regolare e completa documentazione nonostante l’invio del richiamato avviso di integrazione, il Fondo provvederà – decorso il termine di cui al precedente art. 5 c. 4 – a trasmettere un sollecito all’aderente stesso; in tal caso, ai fini della liquidazione dell’anticipazione, l’aderente sarà tenuto ad inviare al Fondo quanto dallo stesso richiesto entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiamata lettera di sollecito.
  2. La procedura di cui al presente articolo sarà avviata anche nei confronti di datore di lavoro in caso di mancata o ritardata trasmissione della modulistica a firma del datore stesso.
  3. In mancanza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non sarà responsabile per eventuali ritardi nell’erogazione dell’anticipazione richiesta.

 

Articolo 7 – Obbligo di restituzione

  1. Nel caso in cui la somma liquidata dal Fondo sulla base di preventivi sia superiore alle spese consuntivate, l’aderente deve restituire al Fondo, tempestivamente e comunque entro 90 giorni, la differenza.
  2. 2. Qualora il Fondo riscontri delle irregolarità nella documentazione presentata a supporto della anticipazione, l’associato dovrà procedere in un’unica soluzione, entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta formale del Fondo, alla restituzione delle somme eventualmente ricevute.
  3. In caso di mancata restituzione delle somme indebitamente percepite, il Fondo si riserva di attuare le procedure necessarie al recupero delle stesse.
  4. In presenza di documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l’anticipazione. Ogni conseguenza derivante dal ricorrere di tale evenienza, rimane a carico del richiedente con conseguente obbligo di restituire, entro 90 giorni, le somme indebitamente percepite; in tal caso l’iscritto si fa anche carico di espletare le procedure necessarie ad ottenere il rimborso dell’IRPEF trattenuta e versata all’Erario.

 

Articolo 8 – Facoltà di reintegrazione delle anticipazioni

  1. L’aderente può scegliere, in qualsiasi momento, di reintegrare gli importi ricevuti per le anticipazioni fruite anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di euro 5.164,57 sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate sui montanti maturati a partire dal 1.1.2007. Su tali somme è riconosciuto all’aderente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
  2. Per procedere alla reintegrazione, l’aderente trasmette al Fondo formale richiesta (. Il reintegro della posizione potrà aversi in un’unica soluzione, al lordo delle imposte dovute, ovvero in forma rateale (Allegato R/A01 al presente Regolamento).

SEZIONE II: FATTISPECIE DI ANTICIPAZIONE

 

Articolo 9 – Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

  1. Ai sensi dell’art. 11, comma 7, lettera a) del D.lgs. 252/2005, l’anticipazione è concessa a fronte di gravissime situazioni relative all’aderente, al coniuge e ai figli che comportino il pagamento di spese sanitarie per terapie o interventi, riconosciuti ed attestati come necessari e straordinari dalle competenti strutture pubbliche (ASL, medico di base). Tale attestazione riveste mero valore certificativo della necessità della terapia e dell’intervento, fermo restando che l’iscritto è libero di scegliere la struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana od estera, alla quale richiedere le prestazioni.
  2. Il requisito della straordinarietà di cui al comma 1 deve essere inteso in un ambito complessivo, facendo riferimento a terapie o interventi di rilievo per importanza e delicatezza dal punto di vista medico ed economico.
  3. L’anticipazione può essere concessa anche per la copertura delle spese accessorie strettamente connesse alla terapia o all’intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall’aderente o dal familiare per prestare assistenza al beneficiario della prestazione.
  4. L’Anticipazione deve essere richiesta non oltre 4 mesi successivi all’effettuazione della spesa. Il Fondo, previa valutazione della necessità ed urgenza delle spese documentate da idoneo preventivo, può corrispondere all’aderente le somme necessarie prima dell’effettuazione della terapia o dell’intervento fermo restando l’obbligo di presentare, entro 4 mesi dalla emissione, la documentazione comprovante la spesa sostenuta.
  5. Ai fini della concessione dell’anticipazione, all’atto della richiesta deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
  6. copia di un valido documento di identità dell’iscritto;
  7. certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente (ASL, medico di base) attestante la natura straordinaria e necessaria dell’intervento/terapia (da presentare in originale – Allegato C/A03 al presente Regolamento);
  8. fatture, ricevute fiscali e/o altri idonei documenti in originale o copia, attestanti gli oneri effettivamente sostenuti, debitamente quietanzati.

Ai sensi del comma 4 del presente articolo, è possibile richiedere l’anticipazione trasmettendo i preventivi di spesa rilasciati dal professionista/struttura sanitaria che effettuerà la prestazione, nonché quelli relativi alle spese accessorie individuate al comma 3; in tal caso, l’iscritto è obbligato ad inoltrare al Fondo, entro 4 mesi dalla data di emissione, la documentazione comprovante, anche ai fini fiscali, le spese effettivamente sostenute.

Nel caso in cui l’anticipazione venga richiesta in favore del coniuge o di un figlio, in aggiunta alla documentazione suindicata, dovranno essere prodotti:  

  1. copia di un valido documento d’identità del coniuge o del figlio;
  2. lo stato di famiglia (o, nel caso in cui il figlio non sia più convivente, il riassunto dell’atto di nascita);
  3. il consenso al trattamento dei dati personali (Allegato C/A04 al presente Regolamento) debitamente firmato dal coniuge o dal figlio o, se quest’ultimo sia minorenne, dall’avente diritto.
  4. Le somme erogate a titolo di anticipazione per spese sanitarie sono cedibili, pignorabili e sequestrabili, da parte degli aventi diritto nella misura di un quinto, calcolato al netto delle ritenute fiscali. Nel caso in cui l’aderente abbia sottoscritto un contratto di finanziamento garantito dalla “cessione del quinto”, deve essere trasmessa, unitamente alla richiesta di anticipazione ed alla documentazione indicata al comma precedente, l’attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria o, qualora il contratto sia ancora in essere, l’autorizzazione della società finanziaria creditrice all’erogazione dell’anticipazione a favore dell’iscritto (la liberatoria, in tal caso, riguarderà solo il quinto della prestazione, in quanto i quattro quinti verranno comunque erogati all’iscritto).
  5. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, sui montanti maturati dal 1.1.2007 è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Sui montanti maturati fino alla data del 31.12.2006 continua a trovare applicazione la previgente disciplina fiscale (cfr. Documento sul Regime fiscale redatto dal Fondo).

 

Articolo 10 – Acquisto della prima casa di abitazione per l’aderente o per i figli

  1. L’anticipazione è concessa all’aderente per le spese da sostenere a fronte dell’acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Si considera prima casa di abitazione quella in cui l’iscritto o suo figlio ha o intende trasferire la residenza oppure risulti destinata a sua dimora abituale e per la quale siano riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.
  2. Ai fini dell’erogazione dell’anticipazione, sono presi in considerazione:
  3. A) l’acquisto da terzi;
  4. B) l’acquisto in cooperativa;
  5. C) la costruzione in proprio.

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all’acquisto dell’immobile, purché debitamente documentate. Tra queste possono rientrare anche le spese inerenti alla compravendita delle pertinenze dell’immobile (purché non sia successiva all’acquisto della prima casa di abitazione già di proprietà dell’iscritto).

  1. L’anticipazione non può essere richiesta decorsi 18 mesi dal perfezionamento dell’acquisto o dall’assegnazione dell’alloggio per l’acquisto in cooperativa o dall’ultimazione dei lavori nel caso di costruzione in proprio.
  2. Ai fini della concessione dell’anticipazione, all’atto della richiesta deve essere prodotta per ciascuna fattispecie la documentazione di seguito elencata:
  3. a) acquisto da terzi:
  4. copia di un valido documento d’identità dell’aderente;
  5. autocertificazione prima casa (Allegato C/A05 al presente Regolamento);
  6. copia dell’atto notarile di compravendita dell’immobile (rogito).

Se all’atto della richiesta di anticipazione non sia stato ancora stipulato il rogito notarile, occorre presentare al Fondo la copia del contratto preliminare di compravendita. In tal caso, l’aderente ha l’obbligo di far pervenire al Fondo la copia dell’atto definitivo di compravendita, entro i successivi 90 giorni dalla sottoscrizione.

  1. b) assegnazione di alloggio in cooperativa:
  2. copia di un valido documento d’identità dell’aderente;
  3. autocertificazione prima casa (Allegato C/A05 al presente Regolamento);
  4. copia dell’atto di assegnazione in proprietà individuale dell’alloggio da parte della cooperativa.

Qualora non sia ancora intervenuto l’atto di assegnazione, occorre presentare al Fondo la dichiarazione del Presidente della cooperativa con firma autenticata attestante la qualità di socio dell’aderente (o del figlio), le caratteristiche ed il valore dell’unità immobiliare prenotata, quale emerge dalla delibera del C.d.A. della cooperativa, nonché il prospetto dei pagamenti effettuati o da effettuare. In ogni caso, l’aderente si impegna a produrre al Fondo pensione copia dell’atto definitivo di assegnazione entro 90 giorni dalla data di notifica di tale atto.

  1. c) costruzione in proprio:
  2. copia di un valido documento d’identità dell’aderente;
  3. copia dell’atto di provenienza (ovvero del titolo di proprietà) del terreno;
  4. copia della dichiarazione presentata al Comune ove è ubicato l’immobile per comunicare l’inizio dei lavori;
  5. autocertificazione “costruzione in proprio” (Allegato C/A05 al presente Regolamento);
  6. copia della comunicazione di ultimazione dei lavori, qualora l’anticipazione venga richiesta a conclusione di questi ultimi;
  7. le fatture in regola con la normativa fiscale o i bonifici attestanti il pagamento dei lavori effettuati fino al limite di importo dell’anticipazione richiesta.

Qualora la richiesta di anticipazione venga inoltrata in corso d’opera, occorre allegare alla richiesta la copia del contratto di appalto o dei preventivi di spesa e delle fatture attestanti il versamento di eventuali acconti. In ogni caso, l’aderente si impegna a produrre al Fondo la copia della comunicazione di ultimazione dei lavori e la documentazione comprovante, anche ai fini fiscali, le spese effettivamente sostenute. La trasmissione al Fondo della menzionata documentazione deve avvenire a conclusione dei lavori e, comunque, entro e non oltre 90 giorni dall’emissione delle fatture quietanzate.

Nell’ipotesi in cui l’intestatario dell’immobile destinato a prima casa di abitazione risulti essere il coniuge del richiedente, l’anticipazione verrà riconosciuta qualora tra i coniugi viga il regime di comunione legale dei beni. In tal caso, il richiedente deve produrre la documentazione attestante il regime di comunione dei beni (es. l’estratto del Registro dello Stato civile o un’autocertificazione dei dati ivi contenuti ex art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

in caso di richiesta di anticipazione a favore dei figli, in aggiunta alla documentazione specifica per ciascuna fattispecie, occorre allegare:  

  1. copia di un valido documento d’identità del figlio a favore del quale venga richiesta l’anticipazione;
  2. lo stato di famiglia o, nel caso in cui il figlio non sia più convivente, il riassunto dell’atto di nascita;
  3. il consenso al trattamento dei dati personali (Allegato C/A04 al presente Regolamento) debitamente firmato dal figlio o, se minorenne, dall’avente diritto.
  4. In presenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, è ammissibile, quale valida causale ai fini della corresponsione dell’anticipazione, l’acquisto a titolo oneroso di una quota di proprietà dell’immobile, intestata all’iscritto o ai figli. In tal caso, l’anticipazione verrà erogata avendo a riferimento il valore della quota pagata dall’iscritto, risultante dal contratto di compravendita, e non quello dell’intero immobile.
  5. In caso di richiesta di anticipazione ai fini dell’estinzione di un contratto di mutuo; è necessaria la sussistenza di un collegamento funzionale e temporale tra la sottoscrizione del contratto stesso ed il momento di presentazione della domanda. Il decorso del tempo non deve quindi superare i 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto di mutuo.
  6. L’importo erogato a titolo dell’anticipazione in esame non è soggetto ad alcun limite di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità, ricorrendo i presupposti di legge. Nel caso in cui l’aderente abbia sottoscritto un contratto di finanziamento garantito dalla “cessione del quinto dello stipendio”, alla richiesta di anticipazione deve essere altresì allegata l’attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria o, qualora il contratto sia ancora in essere, l’autorizzazione della società finanziaria creditrice all’erogazione dell’anticipazione a favore dell’iscritto.
  7. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, sui montanti maturati dal 1.1.2007 si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%. Sui montanti maturati fino alla data del 31.12.2006 continua a trovare applicazione la previgente disciplina fiscale (cfr. Documento sul Regime fiscale redatto dal Fondo).

Articolo 11 – Interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione.

  1. L’Anticipazione è riconosciuta per le spese riguardanti la realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, c. 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sulla prima casa di abitazione di proprietà dell’aderente o dei figli, a fronte dei quali vengono riconosciute le detrazioni IRPEF. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui all’art. 9 comma 1 del presente Regolamento, incluso l’immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.
  2. L’Anticipazione è concessa per gli interventi di seguito indicati:
  3. interventi di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  4. interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;
  5. interventi di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso nonché l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
  6. interventi di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti
  7. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per: progettazione ed esecuzione dei lavori, perizie e sopralluoghi, altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; acquisto dei materiali; oneri di urbanizzazione, IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori; relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti; altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal Decreto ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.
  8. La richiesta di anticipazione deve essere presentata entro il termine massimo di 18 mesi decorrenti dalla “data di conclusione dei lavori” o dal pagamento delle fatture.
  9. Ai fini dell’accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti dall’aderente i seguenti documenti:
  10. copia di un valido documento d’identità;
  11. copia dell’atto di provenienza, dimostrante il titolo di proprietà dell’immobile su cui è effettuato l’intervento (l’immobile può essere stato acquistato a titolo di compravendita, successione ereditaria, donazione o permuta);
  12. se l’immobile non risulta ancora censito, fotocopia della denuncia di accatastamento;
  13. autocertificazione (Allegato C/A06 al presente Regolamento);
  14. copia della dichiarazione presentata al Comune ove è ubicato l’immobile per comunicare l’inizio dei lavori;
  15. nel caso di lavori su parti comuni dell’edificio, copia della deliberazione condominiale di approvazione dell’esecuzione dei lavori e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
  16. copia della comunicazione di ultimazione dei lavori;
  17. copia delle ricevute dei bonifici di pagamento;
  18. copia delle fatture e ricevute fiscali, in regola con la normativa fiscale.

Nel caso in cui l’anticipazione venga richiesta a lavori non ancora conclusi, occorre allegare alla richiesta la copia dei preventivi di spesa e delle fatture attestanti il versamento di eventuali acconti. In ogni caso, l’aderente si impegna a produrre al Fondo la copia della comunicazione di ultimazione dei lavori, la documentazione comprovante, anche ai fini fiscali, le spese effettivamente sostenute (fatture e ricevute dei bonifici di pagamento). La trasmissione al Fondo della menzionata documentazione deve avvenire a conclusione dei lavori e, comunque, entro e non oltre 90 giorni dall’emissione delle fatture quietanzate.

in caso di richiesta di anticipazione a favore dei figli, in aggiunta alla summenzionata documentazione, occorre allegare alla domanda:  

  1. copia di un valido documento d’identità del figlio;
  2. lo stato di famiglia o, nel caso in cui il figlio interessato non sia più convivente, il riassunto dell’atto di nascita;
  3. il consenso al trattamento dei dati personali (Allegato C/A04 al presente Regolamento) debitamente firmato dal figlio o, se minorenne, dall’avente diritto.
  4. L’importo erogato a titolo dell’anticipazione in esame non è soggetto ad alcun limite di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità, ricorrendo i presupposti di legge. Nel caso in cui l’aderente abbia sottoscritto un contratto di finanziamento garantito dalla “cessione del quinto dello stipendio”, alla richiesta di anticipazione deve essere altresì allegata l’attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria o, qualora il contratto sia ancora in essere, l’autorizzazione della società finanziaria creditrice all’erogazione dell’anticipazione a favore dell’iscritto.
  5. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, sui montanti maturati a decorrere dal 1.1.2007 si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 %. Sui montanti maturati fino alla data del 31.12.2006 continua a trovare applicazione la previgente disciplina fiscale (cfr. Documento sul Regime fiscale redatto dal Fondo).

Articolo 12 – Ulteriori esigenze dell’aderente

  1. L’anticipazione è concessa per qualsiasi esigenza dell’aderente e non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa. L’aderente dovrà allegare alla richiesta di anticipazione unicamente la copia di un documento di identità in corso di validità.
  2. L’importo erogato a titolo dell’anticipazione in esame non è soggetto ad alcun limite di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità, ricorrendo i presupposti di legge. Nel caso in cui l’aderente abbia sottoscritto un contratto di finanziamento garantito dalla “cessione del quinto dello stipendio”, alla richiesta di anticipazione deve essere allegata l’attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria o, qualora il contratto sia ancora in essere, l’autorizzazione della società finanziaria creditrice all’erogazione dell’anticipazione a favore dell’iscritto.
  3. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, sui montanti maturati a decorrere dal 1.1.2007 si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%. Sui montanti maturati fino alla data del 31.12.2006 continua a trovare applicazione la previgente disciplina fiscale (cfr. Documento sul Regime fiscale redatto dal Fondo).

Articolo 13 – Oneri per l’istruzione delle pratiche

  1. In caso di richiesta di anticipazioni per cause diverse da quelle sanitarie è richiesto un rimborso spese di € 50 per il perfezionamento della pratica. Il versamento si riceve tramite bonifico sul conto

IBAN IT 30 P 05262 15001 CC1350102377 

Banca Popolare Pugliese

C.da Roseto snc – 82100 Benevento

 

 

Articolo 14 – Norme finale

  1. Il presente Regolamento viene depositato presso la sede, pubblicato sul Sito WEB del Fondo (www.fondopensionemedici.it) e messo a disposizione di ciascun Iscritto che ne faccia richiesta. Resta inteso che le anticipazioni dovranno avvenire nel rispetto, oltre che del presente Regolamento, anche delle norme di legge. Il Consiglio di Amministrazione si riserva di apportare ogni modifica necessaria a seguito di mutamenti organizzativi o normativi.

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Edizione settembre 2016


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