Esercizio del diritto di riscatto, decorrenza dei termini e prescrizione.

In caso di morte dell’aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti nelle forme pensionistiche complementari collettive, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione. (art.14 comma 3 D.lgs. 252/2005).

In caso di morte dell’aderente si rileva che il diritto di riscatto della posizione individuale da parte dei soggetti designati o eredi, di cui all’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 252 del 2005, è da intendersi soggetto, trattandosi di prestazione da erogarsi in unica soluzione, alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art.2946 c.c. La predetta prescrizione decorre, ai sensi dell’art. 2935 del c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla data di decesso dell’iscritto.

Il Fondo Pensione Medici in caso di acquisizione della notizia del decesso dell’iscritto, adotterà, ove possibile, comportamenti tendenzialmente volti alla salvaguardia dell’utilità altrui, consistenti nell’informare per tempo gli eredi e i soggetti designati dell’esistenza del credito, avvisandoli del termine di prescrizione del loro diritto.

Ove il diritto di richiesta del credito, da parte dei legittimi eredi o dai beneficiari designati dal titolare iscritto alla forma pensionistica collettiva, non fosse esercitato entro i termini della prescrizione decennale il montante non richiesto della posizione individuale sarà acquisito dal Fondo ed accrescerà il patrimonio degli altri aderenti.